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Incentivi per le imprese colpite dalla crisi ucraina

By 7 Novembre 2022Novembre 8th, 2022Commercio, Industria, Manifatturiere, Servizi, Turismo

Finalità: l’iniziativa è finalizzata a sostenere le Imprese italiane colpite dall’emergenza internazionale in Ucraina che hanno rilevato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento, al fine di mantenere e salvaguardare la propria competitività sui Mercati internazionali.

Soggetti beneficiari: possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese aventi sede in Italia che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti:

  • siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
  • non svolgano attività economica ricompresa tra quelle appartenenti alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, oppure nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
  • siano in possesso della regolarità contributiva, attestata a mezzo DURC;
  • abbiano realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • abbiano sostenuto, nel trimestre febbraio-aprile 2022, un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato di almeno il 30% rispetto a quello del corrispondente periodo dell’anno 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, fa fede il corrispondente periodo dell’anno 2021);
  • abbiano subito, nel trimestre febbraio-aprile 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Agevolazioni: il presente contributo, concesso fino ad un massimale erogabile pari a 400.000,00 euro, è calcolato come segue:

  • per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro: 60% della quota ottenuta dalla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi al trimestre febbraio-aprile 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, fa fede il medesimo trimestre dell’anno 2021);
  • per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro: 40% della quota ottenuta dalla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi al trimestre febbraio-aprile 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, fa fede il medesimo trimestre dell’anno 2021).

Termini: le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2022; vige il criterio del riparto “pro quota”.

Novembre, 2022

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