
Finalità: l’iniziativa si pone l’obiettivo di incentivare le Imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, intendendo, con tale concetto, il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto a quelle preesistenti.
Soggetti Ammissibili: i soggetti destinatari dei contributi sono quelle Imprese che, al momento della domanda, soddisfino i seguenti requisiti:
- siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio;
- siano iscritte all’INAIL;
- annoverino una presenza di forza lavoro non inferiore a 1 ULA (unità lavorative annue) nell’anno 2025, per la quale si assolvano gli obblighi contributivi e previdenziali: tale requisito non si applica alle ditte individuali senza dipendenti, il cui titolare è un lavoratore autonomo;
- non versino in stato di liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
- siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Azienda e dei singoli Soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’Impresa;
- il cui legale rappresentante o, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro, non abbiano riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione che o il reato sia dichiarato estinto;
- non abbiano ottenuto il provvedimento di concessione nelle ultime tre edizioni del Bando;
- abbiano stipulato un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (ex Legge di Bilancio 2024).
Investimenti ammessi: sono ammessi gli investimenti, da iniziarsi successivamente alla presentazione della domanda e da portarsi a termine entro i 18 mesi (al lordo della eventuale proroga di 6) successivi alla comunicazione di ammissione al contributo, che siano afferenti alla seguente tipologia di spesa:
- rimozione di coperture in cemento-amianto, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, con contestuale loro rifacimento;
- rimozione di coperture e controsoffitti (o sottocoperture) in cemento-amianto, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata, con contestuale rifacimento delle coperture.
Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’azienda richiedente esercita la propria attività.
Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell’Impresa (in proprietà, locazione o comodato), alla data del 31 Dicembre 2022.
Gli interventi di rimozione, bonifica e smaltimento amianto devono essere realizzati da imprese edili iscritte alle categorie 10A o 10B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (è fortemente sconsigliato il subappalto).
Spese ammissibili: il valore limite per le spese relative alla bonifica ed al rifacimento delle coperture in amianto è determinato in funzione della superficie della proiezione in pianta della copertura da bonificare, inclusi eventuali lucernari integrati nella copertura ed oggetto anch’essi di rimozione: una volta determinata tale superficie, il valore limite complessivo delle spese di progetto per la bonifica ed il rifacimento della copertura è pari a 60€/mq; sono ammissibili alle agevolazioni tutte le spese necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione ed indispensabili per la sua completezza:
- lavori di bonifica: rimozione, smaltimento e trasferimento in discarica autorizzata (da parte di Imprese iscritte nella categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) del materiale contenente amianto;
- acquisto e posa in opera della nuova copertura;
- elementi accessori della nuova copertura, quali lucernari, scossaline e canali di gronda;
- spese edili accessorie, quali allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisionali;
- spese per esecuzione dei lavori in sicurezza, predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’Organo di Vigilanza.
Alla spesa per la bonifica ed il rifacimento della copertura, nel valore limite complessivo pari al 10% delle spese ammissibili relative alla bonifica ed al rifacimento della copertura, può essere aggiunta quella per l’acquisto e la posa in opera di:
- parapetti permanenti, conformi alla norma UNI 11996:2025;
- ancoraggi (linee vita) fissati permanentemente, conformi alla norma UNI 11578:2015;
- scale verticali permanenti, conformi alla norma UNI 11962:2024.
Inoltre, sono ammissibili, in aggiunta, le spese per la bonifica (non per il rifacimento) dell’eventuale controsoffitto o sottocopertura in amianto, nel valore limite pari a 20€/mq.
Entro la percentuale massima del 10% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo di 10.000,00 euro, sono ammissibile le spese tecniche ed assimilabili per:
- direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- elaborati tecnici relativi agli ancoraggi, ai parapetti ed alle scale verticali permanenti;
- pratica edilizia;
- prelievo dei campioni e redazione della relazione di campionamento, per il rapporto di prova;
- eventuale certificato di analisi (in sostituzione del rapporto di prova);
- redazione della perizia asseverata (prevista in fase di Istruttoria) redatta da tecnico abilitato.
Al progetto principale, infine, è possibile affiancare interventi aggiuntivi per:
- realizzazione di una copertura impermeabilizzata a verde, in corrispondenza della copertura in amianto rimossa: l’intervento può essere realizzato su coperture piane o inclinate fino a 5° e può interessare anche solo una parte della superficie bonificata;
- acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, installati sulla copertura realizzata in sostituzione di quella oggetto di bonifica; l’intervento comprende anche i sistemi di accumulo connessi all’impianto fotovoltaico. La potenza nominale dell’impianto non può superare i 20 kW.
Spese non ammesse: il Bando non ammette a contributo, viceversa, le spese relative a:
- rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature.
Agevolazioni: è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 65% delle spese ammesse (spese di progetto e tecniche assimilabili), con un massimale erogabile pari a 130.000,00 euro. Gli eventuali interventi “aggiuntivi”, per la realizzazione di coperture a verde e l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, comprensivi delle relative spese tecniche, possono essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo complessivo pari a 20.000,00 euro (nel rispetto del massimale di contributo erogabile di 130.000,00 euro).
Termini: le Imprese interessate dovranno necessariamente provvedere a condurre una simulazione per verificare il raggiungimento di un punteggio soglia (sulla base di parametri associati sia alle caratteristiche proprie dei soggetti proponenti sia ai progetti oggetto della domanda).
Qualora il plafond disponibile non dovesse essere sufficientemente capiente per finanziare tutte le domande, le Imprese, che avranno superato il punteggio soglia minimale di ammissibilità, accederanno alla fase successiva per l’inoltro della propria domanda di contributo mediante uno sportello telematico la cui data di apertura verrà resa nota in un secondo tempo: la concessione degli incentivi sarà così determinata dall’ordine cronologico di avvenuta presentazione delle istanze sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Dicembre 2025
