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Incentivi di Sostituzione
per i Macchinari

Finanza Agevolata per le Imprese

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FAQ

Hai domande? Qui puoi trovare le risposte

È possibile richiedere il finanziamento per l’acquisto di più macchine?

Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.

È possibile richiedere il finanziamento per l’acquisto di trattori?

Sì, nell’ambito delle Tipologie di intervento c) e g) e qualora il richiedente non ricada tra i destinatari dell’Allegato 5.

Quali requisiti devono avere le macchine da acquistare per poter essere finanziabili?

In linea generale, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento, per poter essere ammissibili a finanziamento le macchine da acquistare devono essere non usate, conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, e ricadere nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto.

In riferimento all’Allegato 1.1, punto 3 si indica che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili”. Cosa si intende per allestimento equivalente?

Ai fini dell’Avviso per “allestimento equivalente” delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che:

  • le attrezzature intercambiabili (es. benne a valve, martelli demolitori, trince, forche, cestelli, ecc.) abbinate alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell’impresa, che si intende alienare;
  • gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;
  • gli accessori/utensili abbinati alle macchine da acquistare siano in linea con le funzioni cui la macchina da alienare era dedicata.

Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate.

Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già in possesso dell’impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell’attestazione di conformità all’allegato V del d.lgs. 81/2008?

No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o che si intende alienare dall’impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l’azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.

Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell’impresa?

Ai fini dell’Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell’impresa non sono ritenute documenti probanti per dimostrare la piena proprietà. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l’informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l’atto di acquisto, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.

Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?

Ai fini dell’Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell’impresa non sono ritenute documenti probanti per dimostrare la piena proprietà. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l’informazione e il contestuale riferimento al proprietario: esempio atto di acquisto, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.

Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell’impresa?

Ai fini dell’Avviso pubblico, dichiarazioni o autocertificazioni dell’impresa non sono considerate documenti probanti per dimostrare la data di immissione sul mercato. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l’informazione; ad esempio l’atto di acquisto/vendita, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, documentazione illustrativa del fabbricante, ecc.

Nell’avviso, in vari punti del testo, si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima o dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?

La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il d.p.r. 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”. Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L’emanazione della direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell’Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE, unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell’Italia.

Nell’Allegato 1.1, al punto 3 si riporta che “le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?

Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme
armonizzate). Ad esempio, nell’ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate “pala caricatrice” sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell’ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.)

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