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CREDITO D’IMPOSTA per attività di Ricerca & Sviluppo, Innovazione Tecnologica, Design Ideazione Stilistica

By 21 Gennaio 2021Novembre 11th, 2022Artigianato, Commercio, Industria, Manifatturiere

Imprese Beneficiarie: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che abbiano effettuato una delle attività di seguito indicate.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività ammesse: con la Legge di Bilancio 2021 sono state apportate delle rilevanti modifiche alla normativa relativa al Credito d’Imposta per le seguenti attività :

  • ricerca e sviluppo (comma 200), come definitiva dal Manuale di Frascati.
  • transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (comma 201).
  • innovazione tecnologia (comma 201), come definitiva dal Manuale di Oslo.
  • design e ideazione estetica (comma 202), per le imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Aliquote del Credito d’Imposta:

  • 20% dei costi ammissibili per le attività di R&S, nel limite massimo di 4 milioni;
  • 15% per le attività di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • 10% dei costi ammissibili per le attività di innovazione tecnologica e/o per le attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo ciascuno di 2 milioni di euro.

Spese ammesse : si  considerano, in proporzione al tempo dedicato alle attività oggetto di credito d’imposta, le spese  relative a:

  • personale  in rapporto di lavoro subordinato;
  • amministratori e/o soci;
  • consulenze esterne e servizi equivalenti;
  • materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
  • quote di ammortamento di beni strumentali e software.


Adempimenti documentali:

  • Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (con recupero in credito di imposta delle spese fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale);
  • Relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione;
  • Documenti dedicati da esibire su richiesta degli organi competenti;
  • Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Modalità di utilizzo: Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.  Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.  Il credito d’imposta è monetizzabile in compensazione con qualsiasi tributo mediante F24 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (le spese per l’attestazione sono ammissibili ai fini del credito d‘imposta fino a un massimo di 5 mila euro).

Gennaio 2021

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