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Sostituzione delle Macchine

Finanza Agevolata per le Imprese

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FAQ

Hai domande? Qui puoi trovare le risposte

È possibile che l’impresa richiedente affidi i lavori a più fornitori, ad esempio uno per la bonifica della copertura in MCA e uno per il rifacimento della nuova copertura?

L’Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il “prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate”.

È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura subappalti ad altra ditta la bonifica dei MCA? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della bonifica dei MCA subappaltare ad altra ditta il rifacimento del tetto?

L’Avviso pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nei preventivi e nella perizia giurata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali 10A, 10B o 5. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal d.lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di smaltimento e trasporto del MCA. In ogni caso dovrà essere prodotto in fase di rendicontazione il “prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate”.

Un’impresa richiedente che esercita la propria attività in una porzione di immobile che ha in locazione, può chiedere il contributo sull’intera copertura (posto che in caso di mancata bonifica dell’intera copertura il rischio amianto per i propri dipendenti continuerebbe a sussistere)?

No, nel caso di locazioni parziali di immobili può essere finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile che l’impresa richiedente ha in locazione e nella quale lavorano i propri dipendenti.

Per i progetti di bonifica da materiale contenenti amianto a quale data l’impresa deve essere proprietaria, locataria ocomodataria dell’immobile per il quale s’intenderealizzare l’intervento?

L’impresa che intende beneficiare dei finanziamenti di cui all’Avviso ISI 2017 per i progetti di bonifica da amianto deve essere proprietaria o condurre in locazione o comodato l’immobile per il quale realizzare l’intervento alla data di sottoscrizione della domanda e, comunque, entro il termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?

No. L’intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili.

Nel caso l’intervento riguardi la rimozione di MCA da parti diverse del capannone, quali p.es. la copertura e la pavimentazione, è sufficiente indicare nella domanda una delle due tipologie di intervento interessate?

No, in questo caso si devono selezionare in domanda tutte le diverse tipologie di intervento. La procedura attribuirà automaticamente il punteggio maggiore tra quelli delle tipologie selezionate.

Nel caso di progetto di bonifica di manufatti in amianto presenti negli impianti frenanti (“ferodi”) dei motori traslatori ed argani di sollevamento di carriponte e gru a torre, si chiede a quale tipologia di intervento debba essere riferito il progetto e come si deve quantificare il costo della rimozione e dello smaltimento dei MCA

La tipologia di intervento idonea è la c): Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.). Per quanto concerne la quantificazione dei costi l’Avviso pubblico ISI 2017 pone delle limitazioni alle spese computabili solo per la Tipologia di intervento e) relativa alla bonifica di coperture in MCA. Per gli altri interventi valgono le condizioni generali definite nell’Avviso pubblico; si precisa che per la tipologia di intervento c) non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.

Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA, in assenza di copertura in MCA. Si chiede quale intervento si deve selezionare

Per la rimozione di un controsoffitto in MCA in assenza di copertura in MCA si dovrà selezionare l’intervento a) in caso di amianto friabile o l’intervento f) in caso di amianto compatto. Per il finanziamento di questi interventi valgono le condizioni generali dell’Avviso pubblico, non essendo poste limitazioni particolari; si precisa che per tale tipologia di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.

Si devono rimuovere nell’ambito del medesimo progetto di bonifica: la copertura in MCA, la sottocopertura in MCA, il controsoffitto in MCA posizionati come da schema seguente.A quale tipologia di intervento si deve fare riferimento? Come devono essere calcolate le spese ammissibili per la bonifica e il rifacimento dei diversi elementi?

Si premette che per “sottocopertura” si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto del pacchetto di copertura e a diretto contatto con questa, mentre per “controsoffitto” si intende un elemento autonomo realizzato al di sotto del soffitto e non a diretto contatto con la copertura. Nel caso in questione, tenendo conto delle definizioni date, devono essere selezionate le seguenti tipologie di intervento:

  • tipologia e) per copertura e sottocopertura; sono ammissibili le spesesia di bonifica che di rifacimento con i limiti previsti dall’Allegato 4;
  • tipologia a) o f) per il controsoffitto; sono ammissibili le sole spese dibonifica.

Si deve rimuovere un controsoffitto in MCA posto direttamente al di sotto di una copertura in MCA, quale intervento si deve selezionare?

Nel caso prospettato, facendo riferimento allo schema riportato nella FAQ 11, se il controsoffitto è a contatto diretto con la copertura in MCA esso è da intendersi quale sottocopertura; pertanto può essere selezionata la Tipologia di intervento e) che prevede la rimozione sia della copertura che della sottocopertura in MCA e il loro rifacimento. Viceversa, si dovrà selezionare la tipologia a) o f), per le quali sono ammissibili le sole spese di bonifica.

Nell’ipotesi della presenza di una sottocopertura non in MCA (p.es. con lana di roccia) che risultasse necessario rimuovere onde consentire la operazioni di bonifica della soprastante copertura in MCA, è ammissibile il relativo costo del rifacimento?

No, in questo caso la sottocopertura non è costituita da MCA, pertanto ne può essere finanziata solo la rimozione nell’ambito delle spese accessorie e strumentali relative alla bonifica della copertura in MCA nell’ambito della Tipologia di intervento e).

Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in MCA rimossa?

No, nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.

Negli importi finanziabili per la Tipologia di intervento e) si precisa il costo computabile ammissibile al mq, per copertura e sottocopertura in MCA. Ma nei casi in cui vi sia presenza di facciate (timpani) e pareti composti in MCA, sono ammissibili le spese per il rifacimento delle stesse?

La bonifica di facciate e pareti in MCA non rientra nell’intervento e) ma nell’intervento f); pertanto il computo delle spese segue le regole generali dell’Avviso pubblico; si precisa che per tale tipologia di intervento non è previsto il finanziamento dei costi di rifacimento.

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